Tassazione Guadagni
Tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche con investimenti in fondi di investimento.
Fino al 31 dicembre 2022, le plusvalenze derivanti da investimenti in fondi di investimento aperti sono tassate al 10%. L'aliquota forfettaria si applica indipendentemente dalla data di acquisto o dal periodo di detenzione; la disposizione si applica solo alle persone fisiche. BT Asset Management SAI non trattiene le imposte alla fonte. L'investitore è l'unico responsabile della dichiarazione dei redditi realizzati.
Persone giuridiche: registrare in contabilità gli utili o le perdite derivanti dalla vendita delle quote del fondo.
A partire dal 01.01.2023, i guadagni ottenuti dagli investitori individuali con investimenti in fondi di investimento aperti saranno tassati con una ritenuta alla fonte come segue:
- applicando un'aliquota dell'1% a ciascuna plusvalenza sul trasferimento di titoli che sono stati acquistati e ceduti in un periodo superiore a 365 giorni, inclusi, dalla data di acquisizione;
- applicando un'aliquota del 3% a ciascuna plusvalenza sul trasferimento di titoli che sono stati acquistati e ceduti in un periodo inferiore a 365 giorni dalla data di acquisizione;
Per determinare il periodo di detenzione delle quote del fondo rimborsate e la loro classificazione in uno dei due scaglioni d'imposta, si utilizza il metodo FIFO (first in - first out), calcolando il numero di giorni trascorsi tra la data di emissione delle quote del fondo e la data di annullamento delle quote del fondo oggetto dell'operazione di rimborso.
A partire dal 01.01.2023, le perdite realizzate sulle operazioni di rimborso delle quote del fondo non sono riportate in quanto rappresentano perdite definitive dell'investitore, indipendentemente dalla data in cui sono state registrate.
Nel caso in cui i singoli contribuenti ottengano un reddito cumulativo annuale da più fonti: investimenti, lavoro autonomo, libere professioni, affitti, ecc. superiore al massimale stabilito dal Codice Fiscale, i contribuenti devono anche il contributo per l'assicurazione sanitaria sociale (CASS), secondo le disposizioni di legge applicabili. Le eccezioni al pagamento dei contributi sociali sono stabilite dal quadro giuridico specifico in vigore.